Divorzio e separazione
In materia di divorzio o separazione è opportuna una consulenza giuridica per ottenere preziose indicazioni in merito alle condizioni per divorziare, ai propri diritti e doveri, alle modalità con cui si svolge la procedura, al contenuto della convenzione di divorzio, e così via.
È importante sapere che per divorziare (ma non solo per divorziare) non vi è l’obbligo di farsi assistere da un avvocato. È quindi assolutamente possibile (e comune nella pratica) divorziare senza il patrocinio di un avvocato. Nel rispetto delle condizioni materiali del divorzio, è sufficiente allestire e inoltrare l’istanza/petizione di divorzio in proprio nome e presentarsi successivamente in Pretura una volta convocati dal Giudice.
Nel rispetto delle condizioni materiali, è possibile iniziare una procedura di divorzio sia unilateralmente, su iniziativa di uno dei coniugi, oppure su iniziativa congiunta dei coniugi, mediante richiesta comune.
In ogni caso, anche nell'ipotesi di divorzio su richiesta comune, è consigliabile avvalersi di una consulenza giuridica per definire l’istanza di divorzio e la relativa convenzione da sottoporre al Giudice, così come per ottenere chiarimenti in merito allo svolgimento della procedura giudiziale. Il tutto a costi inferiori rispetto a quelli in cui si incorrerebbe ricorrendo al patrocinio di un avvocato.
Il divorzio consensuale (o meglio, su richiesta comune) è possibile sia nella forma “con accordo completo” (vale a dire con accordo su tutti gli aspetti del divorzio), sia nella forma “con accordo parziale”. In questa seconda ipotesi, si demanda al Giudice il compito di decidere in merito agli aspetti accessori per i quali vi è disaccordo, potendo ciascun coniuge far valere le proprie argomentazioni davanti al Giudice.
Qualora desideriate ottenere l’allestimento integrale dell’istanza e della convenzione di divorzio/separazione, sarà opportuno fissare un incontro per definire tutti gli aspetti da regolare (eventuali contributi alimentari, custodia dei figli, abitazione coniugale, liquidazione del regime matrimoniale, previdenza professionale, imposte, ecc.) così come la documentazione che andrà necessariamente allegata;
Una volta inoltrata l’istanza di divorzio in Pretura, il Giudice vi convocherà in udienza. Il medesimo verificherà se la vostra decisione di divorziare è frutto di una scelta libera presa dopo maturata riflessione e se la convenzione è omologabile.
È importante sapere che per divorziare (ma non solo per divorziare) non vi è l’obbligo di farsi assistere da un avvocato. È quindi assolutamente possibile (e comune nella pratica) divorziare senza il patrocinio di un avvocato. Nel rispetto delle condizioni materiali del divorzio, è sufficiente allestire e inoltrare l’istanza/petizione di divorzio in proprio nome e presentarsi successivamente in Pretura una volta convocati dal Giudice.
Nel rispetto delle condizioni materiali, è possibile iniziare una procedura di divorzio sia unilateralmente, su iniziativa di uno dei coniugi, oppure su iniziativa congiunta dei coniugi, mediante richiesta comune.
In ogni caso, anche nell'ipotesi di divorzio su richiesta comune, è consigliabile avvalersi di una consulenza giuridica per definire l’istanza di divorzio e la relativa convenzione da sottoporre al Giudice, così come per ottenere chiarimenti in merito allo svolgimento della procedura giudiziale. Il tutto a costi inferiori rispetto a quelli in cui si incorrerebbe ricorrendo al patrocinio di un avvocato.
Il divorzio consensuale (o meglio, su richiesta comune) è possibile sia nella forma “con accordo completo” (vale a dire con accordo su tutti gli aspetti del divorzio), sia nella forma “con accordo parziale”. In questa seconda ipotesi, si demanda al Giudice il compito di decidere in merito agli aspetti accessori per i quali vi è disaccordo, potendo ciascun coniuge far valere le proprie argomentazioni davanti al Giudice.
Qualora desideriate ottenere l’allestimento integrale dell’istanza e della convenzione di divorzio/separazione, sarà opportuno fissare un incontro per definire tutti gli aspetti da regolare (eventuali contributi alimentari, custodia dei figli, abitazione coniugale, liquidazione del regime matrimoniale, previdenza professionale, imposte, ecc.) così come la documentazione che andrà necessariamente allegata;
Una volta inoltrata l’istanza di divorzio in Pretura, il Giudice vi convocherà in udienza. Il medesimo verificherà se la vostra decisione di divorziare è frutto di una scelta libera presa dopo maturata riflessione e se la convenzione è omologabile.